Non è conforme alla legge l'assunto secondo cui le Aziende Sanitarie avrebbero la possibilità di conferire ordinariamente e senza limiti ai propri dipendenti incarichi retribuiti sulla base della tariffa professionale per lo svolgimento di prestazioni che si sarebbero potute effettuare nell'ambito dell'ordinaria attività di ufficio, ma da rendere fuori dell'orario di lavoro. Il Legislatore, infatti, prevede l'esplicito divieto per i pubblici dipendenti di esercitare libere professioni. Gli stessi dipendenti afffermavano di aver svolto le attività fuori dell'orario d'ufficio, in aggiunta agli incarichi interni; nel caso specifico risultavano conferiti dei veri e propri incarichi professionali remunerati sulla base della relativa tariffa, che, in quanto svolti in modo sistematico e continuativo al di fuori dell'orario di lavoro, conservano tale natura anche se il committente è la stessa amministrazione di appartenenza.