Il pregiudizio, derivante dalla violazione di obblighi inerenti al rapporto di impiego, è risarcibile, anche se non di carattere patrimoniale, in quanto viene a incidere su diritti costituzionalmente protetti quali la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 Cost.) la tutela dei lavoratori inabili (art. 38 Cost.) la tutela della dignità professionale (art. 2) e la tutela della salute (art. 32).