Tar
25/05/2004

Tar Lazio - sentenza n. 4874/2004 Diritto alla privacy per motivi di salute non è diritto assoluto

Il diritto alla riservatezza per motivi di salute può passare in secondo piano rispetto alle ragioni di trasparenza amministrativa, soprattutto “se gli interessi sono di pari rango e riguardano l'assegnazione di un posto di lavoro o di un trasferimento”.

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