Ai fini della revisione di un equo indennizzo già concesso per dipendenza di infermità da causa di servizio “non può essere fatto valere il cumulo tra una prima infermità e una nuova menomazione”. Il Tar stabilisce una distinzione tra il caso di aggravamento di una infermità per la quale l'indennizzo è già stato corrisposto e il caso di insorgenza di nuova infermità non direttamente collegabile alla precedente anche se sempre dipendente da servizio.