Tar Lazio - sentenza n. 742/2003
No a cumulo infermità per revisione equo indennizzo
12 Febbraio 2003
Ai fini della revisione di un equo indennizzo già concesso per dipendenza di infermità da causa di servizio “non può essere fatto valere il cumulo tra una prima infermità e una nuova menomazione”. Il Tar stabilisce una distinzione tra il caso di aggravamento di una infermità per la quale l'indennizzo è già stato corrisposto e il caso di insorgenza di nuova infermità non direttamente collegabile alla precedente anche se sempre dipendente da servizio.