La natura privatistica dei rapporti di lavoro parasubordinati intercorrenti tra le Asl e i medici convenzionati esterni “comporta l'assegnazione al giudice ordinario delle relative controversie, anche se attinenti alla possibilità di trasformazione di un rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato”. Non è il Tar a dover giudicare della fondatezza del ricorso in quanto “il giudice ordinario è quello competente a giudicare delle controversie che attengono al rapporto convenzionale instaurato e al suo svolgimento, comprese tutte le fasi del rapporto fino alla risoluzione”.