La competenza ad adottare il provvediemnto di sospensione cautelare dal servizio del dipendente Asl, spetta al Presidente del Comitato di gestione
La competenza ad adottare il provvedimento di sospensione cautelare del servizio del dipendente di una Asl “spetta unicamente al presidente del Comitato di gestione”; il Comitato, infatti, non ne ha la competenza”. Il giudizio di illegittimità del provvedimento di sospensione, ha reso inefficaci anche i successivi atti dell'amministrazione, consequenziali ad esso: in particolare, la delibera del Comitato di gestione con la quale era stata disposta la definitiva non riammissione in servizio del primario, e il successivo atto del Presidente con cui l'interessato era stato diffidato dal riprendere l'attività ospedaliera.