Si deve considerare in via di superamento il sistema di determinazione del trattamento economico basato sull'indennità c.d. "De Maria"; il trattamento economico del personale universitario è ora, infatti, determinato in base all'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999, che prevede trattamenti aggiuntivi graduati in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico ed in relazione ai risultati ottenuti nell'attività gestionale ed assistenziale. Essendo, tale sistema, sostitutivo e non aggiuntivo del precedente si deve escludere che il trattamento aggiuntivo di cui all'art. 6, possa percepirsi in aggiunta al trattamento perequativo ex art. 31.