Tar
03/09/2003

Tar Lazio - sentenza n. 7265/2003 Indennità medico-specialistica: no a retroattività benefici economici

I benefici economici connessi con l'affidamento di un settore o modulo organizzativo devono essere riferiti al provvedimento formale del relativo incarico e non è ammissibile la loro retroattività. La retroattività ammessa dal DPR n. 384/1990 è limitata esclusivamente al periodo temporale di prima applicazione della normativa.

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