Tar Lazio - sentenza n. 7265/2003
Indennità medico-specialistica: no a retroattività benefici economici
03 Settembre 2003
I benefici economici connessi con l'affidamento di un settore o modulo organizzativo devono essere riferiti al provvedimento formale del relativo incarico e non è ammissibile la loro retroattività. La retroattività ammessa dal DPR n. 384/1990 è limitata esclusivamente al periodo temporale di prima applicazione della normativa.