Tar
30/08/2002

Tar Lazio - sentenza n. 7497/2002 Corresponsione del trattamento differenziale per le mansioni superiori

Non può superare i sei mesi la corresponsione del trattamento economico differenziale nei confronti del sanitario che ha svolto mansioni superiori, anche in presenza degli altri elementi ritenuti necessari, quali l'incarico formale e l'avvenuta indizione del concorso relativo al posto vacante. Lo ha affermato il Tar del Lazio aggiungendo che la legittimità dei limiti alla corresponsione del trattamento differenziale per mansioni superiori contenuti nell'art.121 del Dpr n. 384/90, che prevedono anche il non superamento dei sei mesi, ''è stata affermata sia dalla Corte Costituzionale, con una sentenza del 1996, sia dal Consiglio di Stato''.

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