Sono devolute alla competenza esclusiva del giudice ordinario le contestazioni relative a singoli aspetti della gestione del rapporto di lavoro dei medici ospedalieri
Per questo motivo il Tar del Lazio ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in riferimento a una controversia relativa all'attività professionale svolta fuori dal servizio da alcuni medici in regime di libera professione extramuraria. Il Tar ha ''deciso di non decidere'' sulla richiesta di alcuni dipendenti della Asl RM/C di sospendere un comunicato del direttore generale della Asl, indirizzato ai medici esercitanti la libera professione intramoenia. Il comunicato in questione ''contiene un invito o raccomandazione, e non può essergli attribuita natura dispositiva a carattere generale e a contenuto organizzativo''. In ogni caso ''il suo eventuale contenuto coercitivo va individuato dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, in quanto sono in contestazione aspetti relativi alla gestione del rapporto dei medici con la Asl di appartenenza''.