Tar
21/11/2002

Tar Marche - sentenza n. 1527/2002 D.G. di  Asl non può modificare il budget per le strutture private accreditate

Il Direttore Generale di una Asl non può modificare il budget previsto per le strutture private accreditate

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 229/1999, che ha accentuato il potere programmatorio e di interventi della Regione in materia di determinazione dei tetti di spesa per prestazioni sanitarie erogate da strutture accreditate, l'azienda sanitaria locale deve considerare vincolante, in sede di accordi aziendali ex art 8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992, il tetto di spesa indicato dalla Regione per ogni branca.

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