Tar
23/04/2001

Tar Lazio - sentenza n. 3382/2001 Il medico non può rifiutarsi di effettuare prestazioni in favore dell'assistito

Il medico non può "per eccesso di formalismo" rifiutarsi di effettuare prestazioni in favore dell'assistito

Viene respinto il ricorso di un assistente di ortopedia sospeso dalla qualifica per un mese nel corso del quale gli era stato corrisposto un assegno alimentare pari a metà della retribuzione. Il Tar ha giudicato legittime le conclusioni della commissione di disciplina che ha ritenuto ingiustificato il formalismo che aveva indotto l'assistente dapprima a rifiutare di effettuare prestazioni in favore di un assistito, per il presunto mancato pagamento di un ticket e per una pretesa irregolarità della richiesta del medico curante, e subito dopo a disattendere l'ordine scritto rivolto ad un superiore gerarchico.

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