Tar
07/09/2001

Tar Lazio - sentenza n. 4087/2001 Svolgimento di funzioni di primario da parte di un aiuto

Trattamento economico per lo svolgimento di funzioni di primario da parte di un aiuto

Con la sentenza n. 4087 viene accolto il ricorso proposto contro la Usl RM/10 da un aiuto di ruolo presso la divisione di neurologia dell'Ospedale San Camillo di Roma che aveva svolto funzioni di primario per assenza e poi per collocamento a riposo del titolare. Nessun trattamento economico aggiuntivo può però essere erogato al ricorrente per il periodo in cui il posto era ancora occupato dal titolare, anche se assente per motivi di salute. In generale lo svolgimento delle funzioni di primario da parte dell'aiuto assume rilievo ai fini retributivi indipendentemente da ogni atto organizzativo dell'amministrazione, poiché non è concepibile che la direzione della struttura sanitaria resti priva dell'organo di vertice che assume la responsabilità dell'attività esercitata nell'ambito della divisione.

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