L'indennità di esclusività deve essere corrisposta ai docenti universitari che svolgono attività assistenziale: a) in quanto sia intervenuto il convenzionamento delle strutture cui risultano addetti, decorrendo da tale momento la correlazione del docente universitario al quadro dell'organico e dell'attività assistenziale del Ssn, con le conseguenti connessioni con il trattamento economico della dirigenza medica previste dalla normativa in materia; b) se in tale ambito abbiano optato per l'attività assistenziale in rapporto di lavoro esclusivo e per i periodi di effettivo svolgimento di tale rapporto; c) secondo la quantificazione, la decorrenza e la disciplina dell'indennità di esclusività stabilite con i CCNL della dirigenza medica sulla base dell'equiparazione tra le categorie della detta dirigenza e quelle dei docenti universitari in attività assistenziale.