Consiglio di Stato
01/12/2010

Consiglio di Stato - Sez. VI - sentenza n. 8382/2010 Legge 104/90: il significato giurisprudenziale di "assistenza in via esclusiva"

Alla assistenza "in via esclusiva", "deve essere riconosciuto il significato della indisponibilità oggettiva o soggettiva di altre persone in grado di sopperire alle esigenze, circostanza da provare con ogni mezzo consentito dall'ordinamento, salvo l'onere di verifica da parte della p.a.". Gli impedimenti dei familiari a prestare la necessaria assistenza devono derivare da particolari situazioni di ostacolo desunte da elementi oggettivi ritenendo che non possano consistere in "normali impegni di lavoro o motivi di salute genericamente indicati presenti in famiglia, poiché essi non assurgono al rango di particolari ed oggettivi impedimenti all'assistenza", non essendo sufficienti, perciò, "semplici dichiarazioni di carattere formale, ma attraverso la produzione di dati ed elementi di carattere oggettivo.

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