Consiglio di Stato
09/01/2009

Consiglio di Stato - Sez. V - sentenza n. 21/2009 Riconoscimento indennità radiologica

Nei confronti del personale diverso da quello indicato nell'art. 58, I comma, del Dpr n. 270/1987 e dell'art. 1, comma 3, della legge n. 460/1988, non spetta l'indennità ed il congedo aggiuntivo per il solo fatto che si tratti di personale “professionalmente esposto”, ossia di personale che non può esercitare la propria attività lavorativa senza esporsi al rischio di che trattasi o che opera in zona controllata, essendo all'uopo necessario che l'esposizione sia continua e sia anche di apprezzabile entità. Peraltro l'indagine non può dirsi esaurita con la positiva verifica delle due condizioni preliminari della professionalità del rischio e della prestazione in zona controllata, trattandosi di qualificazioni formali che non rispondono affatto al modello della continuità e permanente esposizione a rischio radiologico”.

Scarica il testo della sentenza

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it