Consiglio di Stato
27/05/2008

Consiglio di Stato - Sez. V - sentenza n. 2525/2008 Indennità di rischio radiologico

Ai fini dell'accertamento del diritto all'indennità di rischio radiologico, prevista dall'art. 1, L. n. 460/1988, la sola differenza fra i medici e i tecnici di radiologia da una parte e il restante personale dall'altra, riguarda non il profilo sostanziale, ma quello probatorio. Infatti, mentre per i primi il possesso dei requisiti è implicito nella qualifica rivestita che rende presunta l'esistenza del rischio, per gli altri è necessario un accertamento sulle singole situazioni concrete a cura dell'apposita commissione, la quale deve procedere all'accertamento basandosi sui dati certi, quanto alla rilevazione e alla interpretazione, e idonei a consentire un attendibile calcolo del grado di assorbimento.

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