Consiglio di Stato
25/11/2008

Consiglio di Stato - Sez. IV - sentenza n. 5807/2008 Diritto di accesso atti amministrativi

Poiché l'istanza di accesso si deve considerare legittimamente rivolta all'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, non può ravvisarsi un difetto di legittimazione nell'aver indirizzato all'Aran, da parte di un'organizzazione sindacale, la richiesta di accesso ai dati relativi all'accertamento della rappresentatività di altre organizzazioni sindacali del comparto Ministeri e delle Agenzie Fiscali (comprese le schede di rilevazione delle deleghe e i verbali elettorali delle elezioni per le RSU). È l'Aran, infatti, che provvede non solo a raccogliere i dati che vengono poi trasmessi al Comitato paritetico, ma anche a custodirli dopo la conclusione del procedimento di cui all'art. 43 d.lgs. n. 165/2001.

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