I trasferimenti ai sensi della legge n. 104/1992 per l'assistenza a parenti dichiarati invalidi e bisognevoli di cure, per essere concessi, devono presentare, tra gli altri, l'elemento della continuità, nel senso che l'assistenza doveva essere prestata anche al momento in cui si è instaurato il rapporto di servizio con l'Amministrazione, per cui in questi casi l'Amministrazione pubblica è tenuta, nei limiti delle proprie esigenze organizzatorie, ad evitare che si interrompa un'assistenza in atto.