Consiglio di Stato
13/07/2006

Consiglio di Stato - Sez. VI - sentenza n. 4505/2006 Accesso agli atti amministrativi

Ogni richiesta di accesso non deve indicare in modo puntuale i documenti oggetto dell'istanza, in quanto il privato, molto spesso, non conosce in quali documenti sono contenute le informazioni che richiede. Spetta all'Amministrazione individuare in quali documenti siano presenti le informazioni richieste nel caso in cui sussistono i presupposti per consentire l'accesso. Tuttavia resta fermo che l'accesso non può riguardare documenti allo stato non esistenti e da formare.

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