Cassazione Sezione Civile
13/03/2013

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 6093/2013 La malattia rara non giustifica il medico che sbaglia diagnosi

La responsabilità, sia del medico, sia dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha contenuto contrattuale ed è quella tipica del professionista. Ne deriva che trovano applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova, i principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza ed al grado della colpa, e la prescrizione ordinaria. Quanto all'onere della prova, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno.

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