Le forme di assistenza di cui necessitano i soggetti affetti da infermità mentale non vanno fatte rientrare tra le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria a carico del Comune, ma trattandosi di vere e proprie cure, devono prevedere il diretto coinvolgimento del SSN e delle sue strutture anche sotto il profilo della corresponsione dei relativi oneri economici.