Stante il contenuto non incondizionato, né sufficientemente preciso delle direttive comunitarie, deve essere disattesa la pretesa degli appellanti di percepire una retribuzione “adeguata”. Trova applicazione, sussistendone i presupposti soggettivi l'art. 11 della legge n. 370/1999 che al primo comma ha predisposto la corresponsione di una borsa di studio annua onnicomprensiva ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'a.a. 1983/1984 all'a.a. 1990/1991, destinatari delle sentenze passate in giudicato del TAR Lazio nn. 601 del 1993 e 279, 280, 281, 283 del 1994.