Al personale della dirigenza sanitaria di primo e secondo livello – nella specie psicologo dirigente in forza al dipartimento salute mentale - è precluso l'accesso al rapporto di lavoro a tempo parziale introdotto dall'art. 1, commi 56 e seguenti, l. n. 662 del 1996, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 61 del 2000.