Consiglio di Stato
25/07/2003

Consiglio di Stato - Sez. V - sentenza n. 4234/2003 Rapporto di lavoro a tempo parziale

Al personale della dirigenza sanitaria di primo e secondo livello – nella specie psicologo dirigente in forza al dipartimento salute mentale - è precluso l'accesso al rapporto di lavoro a tempo parziale introdotto dall'art. 1, commi 56 e seguenti, l. n. 662 del 1996, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 61 del 2000.

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