Se prima dell'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria n. 833/1978 era consentito agli enti ospedalieri di corrispondere al proprio personale trattamenti superiori rispetto a quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva, tale possibilità è stata preclusa dalle norme sopravvenute. È quindi preclusa agli enti ospedalieri, come agli altri enti le cui funzioni sono state trasferite al servizio sanitario nazionale, qualsiasi iniziativa intesa a modificare lo stato giuridico ed economico del proprio personale.