La norma che consente al personale laureato, appartenente alle posizioni funzionali apicali, di effettuare domanda di mobilità ordinaria “ha un raggio d'azione circoscritto, che concerne solo i medici posti ai vertici di strutture sanitarie affidate alla responsabilità primariale”; pertanto “la disposizione non può essere applicata agli aiuti”. Lo ha affermato il Consiglio di Stato, respingendo il ricorso in appello proposto contro la Usl Bari 1 da un aiuto di ruolo addetto al servizio di medicina nucleare. Il Consiglio di Stato gli ha dato torto, in quanto l'applicazione del DPR 384/1990 non lo riguarda in quanto aiuto, e anche perché “il principio della necessaria corrispondenza tra la qualifica professionale del dipendente sanitario e le mansioni concretamente assegnate non ha una portata rigida e assolutamente inderogabile, ma va ragionevolmente correlato alle peculiari situazioni organizzative dell'amministrazione di appartenenza”.