Il divieto d'incremento delle dotazioni organiche della dirigenza sanitaria è dall'art. 26 comma 3, d.lgs. n. 29/1993 posto in riferimento "a ciascuna delle attuali posizioni dirigenziali" tale disposizione preclude quindi l'applicazione dell'art. 78 comma 3, Dpr n. 384/1990 (che prevede la rideterminazione delle dotazioni organiche degli assistenti medici e veterinari collaboratori mediante la trasformazione del 30% dei relativi posti in altrettanti posti di posizione funzionale) essendo irrilevante che la sua attuazione implichi soltanto la sostituzione di posti preesistenti con altri al livello soprastante, lasciando immodificata la pianta organica nel suo complesso.