Le università hanno ampia autonomia, da esercitarsi mediante ricorso allo statuto, nella scelta dei direttori generali dei policlinici universitari, che sono nominati dal Rettore, mentre la nomina dei direttori delle Asl è riservata alla competenza esclusiva della Regione, in osservanza a specifici requisiti. I giudici affermano anche che i criteri autonomi seguiti dalle università sono di fatto ben più selettivi di quelli stabiliti per i direttori generali delle Asl, per i quali si richiede di aver svolto attività direttiva in una qualsiasi struttura o ente pubblico o privato per almeno cinque anni.