L'art. 2, comma2, legge 336/1970 come integrato dall'art. 3, legge 824/1971 che prevede per i dipendenti pubblici ex combattenti e assimilati, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita e di previdenza e in alternativa al beneficio dei tre scatti stipendiali previsti dal primo comma, l'attribuzione della qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta, nell'ambito della carriera di appartenenza, non può essere applicato, nel nuovo ordinamento del personale fondato sulle qualifiche funzionali anziché sulle carriere, mediante attribuzione del trattamento stipendiale previsto per la qualifica funzionale superiore.