Per le pensioni pubbliche di reversibilità liquidate dal 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge 335/95) l'indennità integrativa speciale già in godimento del dante causa va attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta. È quanto stabilito dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 296/06, legge Finanziaria 2007 (commi 774, 775 e 776) sollevata dalla Corte dei Conti.