È costituzionalmente illegittima la legge regionale che contenga disposizioni di carattere sostanziale inerenti l'IRAP. A ribadirlo è la corte costituzionale con la quale viene accolto il ricorso, promosso dall'amministrazione statale, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008, n. 12. Dalla potestà legislativa esclusiva dello Stato consegue che la disciplina, anche di dettaglio, dell'Irap è riservata alla legge statale e che l'intervento del legislatore regionale è ammesso solo nei termini stabiliti dallo Stato.