Stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario della Regione veneto
Va ritenuta l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4, commi 1, 2 e 4 della L.R. n. 3/2008, regione Veneto con riferimento agli artt. 3, 51, comma 1, 97 e 117, comma 2, Cost., in quanto le disposizioni legislative censurate prevedono ipotesi di accesso ai pubblici impieghi che derogano palesemente al principio costituzionale del concorso pubblico, in mancanza, tra l'altro, di peculiari e straordinarie esigenze o ragioni di interesse pubblico in grado di giustificarle.