È dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 133, comma 5, della L.R. n. 4 del 2006 (Lazio). Tale previsione legislativa infatti, si presenta in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Essa prevede che in attuazione delle nuove norme in materia di organi di controllo contabile delle aziende sanitarie ed ospedaliere, gli organi stessi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono rinnovati entro quarantacinque giorni dalla medesima data. A tal fine, i soggetti tenuti alla designazione dei membri del collegio sindacale delle aziende sanitarie ed ospedaliere provvedono alla conferma dei componenti in carica, ovvero ad effettuare nuove designazioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorso inutilmente il quale si intendono confermati i componenti in carica.