La Corte Costituzionale ha ribadito che in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, la Provincia Autonoma di Bolzano ha competenza concorrente e non primaria, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale. Pertanto è incostituzionale l'art. 14, comma 1, lett. i) della Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 10/1995, la quale escludeva per il personale del ruolo sanitario della medesima Provincia ogni forma di attività libero-professionale extramuraria e negava il diritto al trattamento economico aggiuntivo per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo. La Corte Costituzionale ha censurato la norma, in quanto incompatibile con il sopravvenuto riconoscimento, da parte del legislatore statale, del diritto di opzione in favore di tutti i dirigenti sanitari.