Viene dichiarata “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Liguria n. 26/2000 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario). Viene altresì dichiarata “ l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della medesima legge, nella parte in cui prevede che tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle Asl operanti nella Regione Liguria, ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti alle aziende unità sanitarie locali, alle quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti.”