Lo Stato non può disciplinare l'accesso al lavoro pubblico locale
La Corte dichiara l'illegittimità dell' art. 53 della finanziaria 2003, nella parte in cui si applica ai concorsi banditi dalle regioni o dagli enti locali. La norma stabilisce che ai medici che conseguono il titolo di specializzazione, ai fini concorsuali, spetta lo stesso punteggio attribuito per i dipendenti. Una violazione palese, secondo la Consulta, delle competenze esclusive assegnate alle Regioni dal nuovo titolo V in materia di accesso al lavoro pubblico locale.