Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione promossi dalla Regione Friuli VG e dalla Regione Siciliana, in relazione all'art. 2, comma 2, del DPCM n. 486/1998. Deve essere, infatti, affermato il valore meramente esecutivo del decreto impugnato rispetto alla legge n. 662/1996, dalla quale esso non si discosta, costituendo anzi uno strumento meramente attuativo della stessa legge e sotto il profilo della destinazione all'erario statale, e non a quello regionale, degli importi corrispondenti alla riduzione dei compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni a dipendenti pubblici e sotto il profilo dell'inclusione delle Regioni a statuto speciale nella nozione di "Amministrazioni Pubbliche" di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993.