Ristabilita l'uguaglianza del trattamento dei crediti verso Enti locali ed Asl
Stante la omogeneità delle situazioni giuridiche riferibili, rispettivamente, alle unità sanitarie locali e agli enti locali, del tutto irragionevole risulta la disparità di trattamento della disciplina censurata nella parte in cui dispone la impignorabilità delle somme di danaro destinate alla realizzazione degli scopi essenziali degli enti locali senza condizionarla, alla inesistenza di pagamenti c.d. preferenziali e cioè effettuati da tali enti senza l'osservanza di un determinato ordine cronologico.