La partecipazione a società di gestione municipali è incompatibile con l'attività di distribuzione
Dichiarato incostituzionale l'art. 8 della legge 361/1991 di riordino del servizio farmaceutico, “nella parte in cui non prevede che la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali è incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco”.Il regime delle incompatibilità per l'attività del singolo farmacista privato è stato posto “dal legislatore al fine di salvaguardare l'interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio farmaceutico e in ultma analisi alla salvaguardia del bene salute”.