Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 5, L. 104/1992, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tale norma, nel riconoscere il diritto del lavoratore dipendente che assiste con continuità un familiare o affine sino al terzo grado portatore di handicap di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, richiede come condizione che il lavoratore sia convivente con l'handicappato, in quanto la maggior tutela in tal modo accordata all'ipotesi in cui il portatore di handicap riceve già assistenza rispetto all'ipotesi in cui l'esigenza sorge quando il lavoratore non è convivente, lungi dal rappresentare una discriminazione ingiustificata, costituisce una scelta discrezionale del legislatore, soltanto quando corrisponde ad una modalità di assistenza già in atto.