8 gennaio 2002
AL COMITATO DI SETTORE
ALL’ARAN
Le sottoscritte OO. SS. della dirigenza medica e veterinaria respingono la proposta espressa dal Comitato di Settore della Sanità in merito al recupero del differenziale inflattivo, in quanto illegittima ed indebita. Infatti, la decorrenza (1° settembre 2001) del beneficio dello 0,92%, espressa con l’atto di indirizzo del 20 dicembre 2001, per il riconoscimento del recupero di parte del tasso di inflazione non poggia su alcuna base logica né, tantomeno, giuridica, prevedendo la legge con chiarezza la decorrenza del beneficio a far data dal 1° gennaio 2001.
Ancor più indebita è l’imposizione del criterio di ripartizione delle risorse anzidette, appartenenti di diritto alla categoria medica e veterinaria, atto che costituisce una prevaricazione finalizzata ad annullare le prerogative proprie di ognuna delle sottoscritte OO. SS.
A ciò si aggiunga che la legge finanziaria per il 2002 non ha previsto il recupero inflattivo (somma del tasso di inflazione programmata riferito al biennio 2002-2003 e del differenziale tra inflazione programmata e reale riferito al biennio precedente), e non ha dato concretezza alle promesse di una positiva ricaduta in termini contrattuali derivante dall’incremento del PIL e dei connessi benefici percentuali sul Fondo sanitario nazionale, comportando il tutto un ulteriore danno economico per la categoria, contraddittorio con le pubbliche enunciazioni del Governo e con la conferma, a parole, degli impegni derivanti dagli accordi sul costo del lavoro del 1992-93.
Roma, 8 gennaio 2002
CGIL Medici |
_________________________________________________ |
|
|
FED. CISL - Medici COSIME |
ASSENTE |
|
|
“Federazione Medici” aderente alla UIL |
_________________________________________________ |
|
|
CIVEMP (SIVEMP - SIMET) |
_________________________________________________ |
|
|
FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI, FEMEPA, ANMDO) |
__________________________________________________ |
|
|
UMSPED (AAROI - AIPAC - SNR) |
__________________________________________________ |
|
|
CIMO - ASMD |
__________________________________________________ |
|
|
ANAAO/ASSOMED |
__________________________________________________ |
|
|
ANPO |
__________________________________________________ |