Tar
22/05/2012

Tar Basilicata - Sezione I - sentenza n. 216/2012 No all'accreditamento in assenza di specifica autorizzazione

Con ricorso al TAR, una struttura sanitaria ha richiesto l'annullamento della delibera di Giunta regionale con la quale non era stata accolta l'istanza di accreditamento presentata per le attività di riabilitazione, ma solo per le pratiche di fisioterapia e rieducazione funzionale. Per ciascuna di tali strutture, la disciplina regionale, detta specifici e differenti requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Considerato, quindi, che per i Presidi e centri ambulatoriali di riabilitazione la legge regionale impone requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti per le strutture di Fisioterapia e rieducazione funzionale, l'autorizzazione sanitaria rilasciata per le attività sanitarie da ultimo indicate non consente l'esercizio delle pratiche proprie dei centri di riabilitazione.

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