In materia pensionistica, sebbene l'art. 44 della legge n. 289/2002 abbia eliminato i limiti di cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro, non può tuttavia trovare spazio alcuna censura sul piano costituzionale per irragionevole permanere della disciplina di cui all'art. 1, commi 185 e 187, della legge n. 662/1996, limitativa del citato cumulo per il solo settore pubblico, essendo la normativa generale successiva non applicabile alle ipotesi del particolare pensionamento anticipato. Situazione quest'ultima rappresentata dal caso di coloro che, una volta acquisito il diritto alla pensione di anzianità, siano passati al regime part-time senza interruzione del rapporto lavorativo, continuando a lavorare percependo una parte di pensione ed una di stipendio, con espressa previsione che la somma dell'ammontare della pensione e della retribuzione dei dipendenti part-time non possa ad ogni modo superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.