Tar
18/01/2012

Tar Calabria - sez. Reggio Calabria - sentenza n. 53/2012 Illegittimo il prelievo del 2,50% sull’80% della retribuzione

Il TAR Calabria ha bocciato la circolare INPDAP n. 17/2010 che aveva ritenuto di poter continuare ad applicare, anche nel TFR, la trattenuta del 2,50% a carico del dipendente interpretando le disposizioni della legge n. 122/2010 nel senso che non è cambiata la natura della prestazione (che resterebbe TFS anche dopo l'1.01.2011) ma solo le modalità del suo calcolo (mutuate dal TFR). Il Tar a chiare lettere ha disposto che la legge n. 122/2010 ha abrogato totalmente dal 2011 le normative sul TFS ed introdotto per intero le disposizioni dell'art. 2120 cc sul TFR, con tutti i suoi svantaggi ma anche con i suoi - pochi - vantaggi (fra i quali il fatto che nessun contributo è dovuto dal dipendente).

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