La Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la sentenza favorevole al rimborso dell'IRAP versata da un medico convenzionato con il Ssn. La CTR affermava che un medico convenzionato al 100%, senza dipendenti e senza strutture, che si avvale di un collega per la sua sostituzione in occasione delle ferie e per altri impedimenti, non organizza nulla se non l'agenda dei suoi impegni professionali e, pertanto, non può essere assoggettato ad IRAP. Il giudizio di cassazione ha ribaltato la decisione dei precedenti gradi riscontrandosi dalla dichiarazione dei redditi del contribuente la corresponsione di compensi a personale di segreteria - per 312 giornate lavorative.