Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, del D.L. 112/2008 nella parte in cui, stabilendo in via interpretativa, che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo, irragionevolmente favorirebbe gli imprenditori inadempienti rispetto a coloro che hanno pagato.