Cassazione Sezione Penale
06/09/2011

Cassazione Penale - Sez. V - sentenza n. 33136/2011 Sala operatoria solo se necessario

Possibilità di condanna, pertanto, per omicidio colposo per chirurgo che interviene senza una reale necessità mosso soltanto da una logica di guadagno. La Corte di cassazione affronta la vicenda di un cardiochirurgo accusato di aver operato  spinto dall' obiettivo principale del superamento dei 600 interventi annui,  numero oltre il quale sarebbe scatto un premio aggiuntivo. I giudici di secondo grado avevano dichiarato prescritti i reati di lesioni gravi e gravissime e derubricato il reato di omicidio da preterintenzionale a colposo. La S.C. ha rinviato la causa ad una nuova sezione dell'Appello invitando il collegio a decidere sulla vicenda in base al principio di diritto in virtù del quale, deve essere considerato penalmente responsabile il chirurgo sia quando opera contro la volontà del paziente,  sia quando persegue un fine diverso dalla salute. È invece  innocente il chirurgo che con il suo intervento provoca al paziente le lesioni che l'operazione naturalisticamente comporta.

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