Il rischio terapeutico viene distinto in errore terapeutico di carattere esecutivo (per es. chirurgico) ed errore di carattere valutativo (errore diagnostico di individuazione della sintomatologia, ovvero erronea sottovalutazione dell'effetto di interazione tra farmaci o interventi comunque invasivi). In particolare, si è sottolineato che la rilevanza penale dell'errore valutativo deve ritenersi subordinata alla condizione che esso sia manifestazione di un evidente atteggiamento soggettivo del medico di superficialità, di avventatezza, imperizia nei confronti delle necessità terapeutiche del paziente.